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Emergenza Covid-19

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In questo periodo di emergenza sanitaria determinata dall’epidemia Covid-19, la giurisprudenza di merito ha affrontato la problematica relativa al dovere/diritto del genitore non collocatario di incontrare la prole, non pervenendo peraltro a conclusioni univoche.

Per un verso si è ritenuto che le disposizioni ministeriali non prevedano alcuna preclusione rispetto all’attuazione delle statuizioni in materia di affidamento e collocazione dei figli. Di conseguenza gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sarebbero sempre consentiti, secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione, divorzio e di regolamentazione dei rapporti tra soggetti non coniugati (Tribunale di Milano Decreto 11 marzo 2020). Dello stesso avviso è il Tribunale per i Minorenni di Roma che – nell’autorizzare la prosecuzione degli incontri padre-figli – fa riferimento, tra l’altro, al modulo di autodichiarazione, come da ultimo aggiornato, che nell’ambito della elencazione esemplificativa delle cause che legittimano lo spostamento, indica “gli obblighi di affidamento dei minori” (Tribunale per i Minorenni di Roma Decreto 9 aprile 2020).

Va notato che la sezione FAQ del sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri precisa che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso il genitore collocatario oppure per condurli presso di sé sono consentiti anche quando i genitori abitano in due Comuni diversi. Gli spostamenti dovranno avvenire scegliendo il tragitto più breve nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, nonché secondo le modalità stabilite dell’Autorità Giudiziaria o, in assenza, secondo quanto concordato tra i genitori.

In senso diverso si sono espressi il Tribunale e la Corte d’Appello di Bari, secondo i quali lo scopo primario delle disposizioni del Consiglio dei Ministri in tema di contenimento epidemiologico è quello di limitare in modo rigoroso ed universale i movimenti sul territorio nazionale, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori. Ciò a tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione, diritto che viene ritenuto prevalente rispetto al diritto-dovere del genitore non collocatario di incontrare i figli. L’esercizio del diritto di visita è garantito attraverso l’effettuazione di videochiamate (Tribunale di Bari ordinanza 26 marzo 2020 e Corte d’ Appello di Bari 26 marzo 2020).

Lo Studio è a disposizione per fornire approfondimenti e chiarimenti sul punto.

Dopo un periodo di interruzione del normale svolgimento dell’attività giudiziaria, determinato dell’emergenza sanitaria (Covid-19) che ci ha colpito, a partire dal 27 aprile 2020 sarà nuovamente possibile depositare presso il nostro Tribunale i ricorsi per separazione consensuale e quelli per divorzio a domanda congiunta, instaurando procedimenti che – e questa è una novità di assoluto rilievo – si svolgeranno esclusivamente con modalità telematiche.

Il nuovo iter è regolato dai Protocolli siglati il 10 aprile 2020 dal Tribunale e dall’Ordine degli Avvocati di Torino: al ricorso introduttivo si dovrà allegare una dichiarazione, sottoscritta dalle parti, di rinuncia alla comparizione all’udienza – che sarà quindi figurativa – e di conferma della volontà di non riconciliarsi e, conseguentemente, delle condizioni di separazione o divorzio (per il divorzio è richiesta anche la dichiarazione di acquiescenza). Per i procedimenti pendenti, vale a dire quelli iscritti a ruolo alla data del 10 aprile 2020, si potrà invece depositare tale dichiarazione entro 5 giorni prima dell’udienza (virtuale) che sarà fissata.

Il tutto, si ribadisce, sarà gestito dall’avvocato, che, una volta raggiunto l’accordo tra le parti, curerà il deposito degli atti attraverso il software abitualmente utilizzato per il processo civile telematico.

Spetterà poi al Tribunale notificare all’avvocato, a mezzo posta elettronica certificata, il provvedimento emesso all’esito della procedura (decreto di omologazione in caso di separazione personale e sentenza in caso di divorzio), come già accadeva prima dell’emergenza sanitaria.

Le novità introdotte dai Protocolli del 10 aprile 2020 riguardano anche i procedimenti congiunti di modifica delle condizioni di separazione (art. 710 c.p.c.) e delle statuizioni della sentenza di divorzio (art. 9 L. 898/1970), per i quali non sarà più richiesta la comparizione delle parti dinanzi al giudice.

È stata inoltre prevista per i procedimenti contenziosi una trattazione cartolare (scambio di note scritte) ovvero tramite collegamento da remoto di alcune udienze, modalità queste cui si farà ricorso salvo che il giudice, alla luce delle peculiarità del singolo caso, non ritenga di procedere con quelle ordinarie.

Importanti novità ci attendono dunque alla ripresa dell’attività giudiziaria, che dovrà in ogni caso armonizzarsi con le precauzioni e il distanziamento necessari al contenimento del contagio.

Lo Studio continua a garantire l’assistenza e la consulenza legale a mezzo call e video conferenze.

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