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L’ASSEGNO UNICO ED UNIVERSALE

Dal 1° gennaio 2022 è possibile richiedere l’assegno unico ed universale, un sostegno economico per ogni figlio a carico, ovvero incluso nel nucleo familiare ai fini ISEE. L’erogazione decorre dal settimo mese di gravidanza e prosegue fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Per i figli con disabilità non esistono limiti anagrafici: in questi casi è sufficiente presentare documentazione che attesti la disabilità.

L’assegno è definito “unico” perché sostituisce diverse misure precedenti di sostegno al reddito, come gli assegni per il nucleo familiare (ANF), le detrazioni per figli a carico e vari bonus (bonus bebè, bonus natalità, ecc.). È invece “universale” perché spetta a tutte le famiglie, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori: lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti, pensionati o disoccupati.

Come si presenta la domanda e da quando decorre

La domanda va presentata online, accedendo alla propria area personale sul sito dell’INPS, oppure tramite un CAF abilitato. L’importo dell’assegno varia in base all’ISEE del nucleo familiare. In mancanza dell’ISEE, viene erogato l’importo minimo di 50,00 euro mensili per ciascun figlio.

Il pagamento è mensile e parte da marzo 2022 fino a febbraio 2023. È possibile presentare la domanda entro il 30 giugno 2022.

Assegno unico e genitori separati o divorziati

Se i genitori sono separati o divorziati e condividono l’affidamento, l’assegno viene diviso al 50% tra entrambi, salvo diverso accordo. Un genitore può anche intervenire su una domanda già presentata dall’altro per modificare la modalità di ripartizione, passando ad esempio da un’erogazione al 100% a una suddivisione paritetica.

Nei casi di affidamento esclusivo, salvo diverso accordo, l’assegno spetta per intero al genitore affidatario.

Quale ISEE si considera in caso di ripartizione al 50%

Quando l’assegno viene ripartito al 50% tra genitori separati o divorziati, si pone il problema dell’ISEE da prendere a riferimento. L’INPS, con circolare del 9 febbraio 2022, ha chiarito che l’ISEE da considerare è quello del nucleo familiare in cui è inserito il figlio beneficiario, anche se il genitore richiedente non ne fa parte.

In termini pratici, se il figlio vive con la madre, l’assegno sarà calcolato sull’ISEE della madre, anche se la richiesta viene presentata dal padre.

Lo Studio è a disposizione per fornire consulenza sul tema e per valutare con il cliente l’impatto di tale nuova misura sulle condizioni economiche della separazione o del divorzio.