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L’ASSEGNO UNICO ED UNIVERSALE

Dal 1° gennaio 2022 è possibile richiedere l’assegno unico ed universale, un sostegno economico riconosciuto alle famiglie per ogni figlio a carico (vale a dire i figli facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE) dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni. Nessun limite di età è invece previsto per gli assegni in favore di figli disabili, per i quali è sufficiente fornire prova della disabilità.

L’assegno è “unico” perché  mira a semplificare gli strumenti di sostegno al reddito della famiglia, sostituendo, a mero titolo di esempio, gli assegni per il nucleo familiare (ANF), le detrazioni per i figli a carico e i bonus riconosciuti dalla legislazione previgente (bonus bebè, bonus natalità, etc.); ed è “universale” perché – e questa è una novità di assoluto rilievo – spetta a tutte le famiglie, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori, siano essi lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti oppure pensionati o disoccupati.

Per ottenere l’assegno unico e universale occorre presentare la domanda sul sito web dell’Inps, accedendo alla propria posizione personale, oppure rivolgersi ad un CAF abilitato. L’ammontare della prestazione varia in funzione dell’ISEE del nucleo familiare di cui fa parte il richiedente e, nel caso in cui non venga presentato l’ISEE, si attesta sulla misura minima di € 50,00 per ogni figlio a carico.

L’assegno verrà erogato mensilmente a decorrere dal mese di marzo 2022 e fino al febbraio 2023, con possibilità di presentare la domanda fino al 30 giugno 2022.

In caso di genitori separati o divorziati, con affidamento condiviso dei figli, la legge prevede che, salvo diverso accordo, l’assegno unico spetti loro nella misura del 50 % ciascuno. E’ facoltà del genitore intervenire su una domanda già presentata dall’altro genitore, selezionando, ad esempio, la ripartizione dell’assegno unico e universale in misura paritetica in luogo di quella  precedentemente indicata (100 %). 

In presenza, invece, di affidamento esclusivo, l’assegno spetterà al genitore affidatario nella misura del 100 %, salvo diverso accordo.

In caso di ripartizione dell’assegno unico e universale nella misura del 50 % tra genitori separati o divorziati, quale ISEE verrà tenuto in considerazione ai fini della quantificazione dell’importo mensile? A tale quesito ha fornito risposta l’INPS con la circolare pubblicata il 9.02.2022 che così si esprime sul punto: “Ai fini dell’individuazione dell’ISEE da prendere a riferimento, si precisa che va considerato l’ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati).”

In altre parole, se il figlio è residente presso l’abitazione materna, sarà l’ISEE della madre a rilevare ai fini della liquidazione dell’assegno unico, anche nel caso in cui la domanda venga presentata dal padre.

Lo Studio è a disposizione per fornire consulenza sul tema e per valutare con il cliente l’impatto di tale nuova misura sulle condizioni economiche della separazione o del divorzio.