Assegnazione della casa familiare e figli fuori sede: la Cassazione cambia rotta ?
Con l’ordinanza n. 14458/2025, la Suprema Corte ha affrontato un tema sempre più frequente: l’assegnazione della casa familiare in presenza di un figlio fuori sede.
L’assegnazione della casa familiare, in caso di separazione o divorzio, è subordinata all’interesse dei figli e – quando si tratta di figli maggiorenni – alla loro non autosufficienza economica e alla convivenza effettiva con il genitore assegnatario.
Tuttavia, con l’ordinanza n. 14458 del 30 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha introdotto un rilevante punto di svolta, superando l’interpretazione più estensiva finora adottata in materia, e precisando quando il venir meno della convivenza comporta anche la decadenza dall’assegnazione dell’immobile.
Il fatto
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva confermato l’assegnazione dell’abitazione alla madre, nonostante il figlio – maggiorenne ma non economicamente indipendente – vivesse stabilmente a Milano per motivi di studio, in un appartamento di proprietà del padre, e ricevesse direttamente da quest’ultimo l’assegno di mantenimento.
La Suprema Corte ha cassato la sentenza, ritenendo che i giudici di merito avessero trascurato elementi decisivi, tra cui:
- la documentazione che attestava l’effettiva residenza del figlio fuori sede;
- l’accordo delle parti circa il versamento diretto del mantenimento;
- l’assenza di contestazione da parte della madre circa la nuova realtà abitativa del figlio.
La nozione di “convivenza” secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha richiamato i propri precedenti (Cass. 16134/2019, Cass. 4555/2012), precisando che la convivenza rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiare non può ridursi a un rapporto di mera ospitalità.
È invece necessario che sussista un collegamento stabile e concreto con l’abitazione del genitore, tale da rendere quella casa un punto di riferimento abituale e funzionale all’organizzazione della vita quotidiana del figlio.
A tale scopo, la Corte introduce un criterio sostanziale: la prevalenza temporale dell’effettiva presenza presso l’abitazione, da valutarsi in un’unità di tempo significativa (mese, semestre, anno).
Rientri occasionali o periodici, se non sostenuti da una frequenza regolare e significativa, non bastano più a integrare la convivenza: in tal caso, l’abitazione perde la sua funzione familiare originaria per trasformarsi in un luogo di semplice appoggio.
Un nuovo orientamento
Rispetto a precedenti letture più elastiche, che ritenevano sufficiente un collegamento affettivo e l’eventualità di ritorno, la Corte adotta una linea più rigorosa e aderente alla realtà fattuale.
Non è più sufficiente che il figlio vi faccia ritorno “quando possibile”: occorre una presenza effettiva, ricorrente e prevalente nel tempo, che confermi il persistere della funzione dell’immobile quale centro della vita del figlio.
Implicazioni pratiche
L’ordinanza n. 14458/2025 si inserisce in una linea interpretativa che mira a riequilibrare la posizione delle parti dopo la cessazione della convivenza, evitando che l’assegnazione della casa familiare si protragga oltre i presupposti che ne hanno giustificato l’origine, in particolare nei casi di assegnazione della casa familiare con figlio fuori sede.
Ne derivano importanti riflessi applicativi: la perdita, da parte del figlio, del legame abitativo stabile con la casa può legittimare una revisione delle condizioni patrimoniali stabilite in sede di separazione o divorzio, anche in relazione all’eventuale disponibilità del bene da parte dell’altro coniuge.
Per approfondire, consulta la sezione dedicata alla giurisprudenza civile sul sito della Cassazione.
