Assegno divorzile: senza prova dei sacrifici professionali non spetta
La Cassazione aggiunge un nuovo tassello sul piano della prova
Con l’ordinanza n. 300 del 7 gennaio 2026, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema dell’assegno divorzile, soffermandosi su un profilo che, pur già presente nel dibattito giurisprudenziale, viene ora messo a fuoco con maggiore nettezza: l’onere della prova dei sacrifici professionali posti a fondamento della funzione perequativo-compensativa.
La pronuncia non segna una rottura con l’orientamento tracciato dalle Sezioni Unite del 2018, ma ne rappresenta un’evoluzione coerente e significativa, nella misura in cui rafforza il rigore probatorio richiesto al coniuge che invochi l’assegno al di fuori della mera funzione assistenziale.
Il caso
Nel giudizio di merito, il Tribunale aveva riconosciuto alla ex moglie un assegno divorzile, valorizzando la disparità reddituale esistente tra i coniugi al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La Corte d’Appello, in riforma della decisione, revocava l’assegno, rilevando come:
- la richiedente fosse economicamente autosufficiente;
- non emergesse una situazione di bisogno;
- soprattutto, non fosse stata fornita prova adeguata di sacrifici professionali compiuti in costanza di matrimonio e tali da giustificare la funzione perequativo-compensativa dell’assegno.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per Cassazione.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte territoriale e ribadendo un principio centrale:
la funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile non può fondarsi su mere allegazioni, ma richiede una prova concreta e rigorosa dei sacrifici professionali subiti dal coniuge richiedente.
La Cassazione chiarisce che:
- la disparità reddituale, di per sé, non è sufficiente;
- la dedizione alla famiglia o ai figli non integra automaticamente un presupposto compensativo;
occorre dimostrare che il coniuge abbia rinunciato a reali e concrete opportunità lavorative o reddituali, in funzione della vita familiare e dell’arricchimento dell’altro.
Il profilo di novità: il rafforzamento dell’onere probatorio
È proprio su questo punto che l’ordinanza introduce un elemento di particolare interesse.
Se è vero che già in precedenza la giurisprudenza aveva escluso ogni automatismo nel riconoscimento dell’assegno divorzile, la Cassazione, con la decisione in commento, accentua ulteriormente il rilievo della prova del nesso causale tra:
- le scelte endofamiliari compiute durante il matrimonio;
- e lo squilibrio economico che si manifesta al momento del divorzio.
Non basta, dunque, affermare di aver privilegiato la famiglia a scapito della carriera: è necessario dimostrare quali occasioni siano state concretamente sacrificate, in quale periodo, e con quali effetti sulla propria posizione economica e su quella dell’altro coniuge.
In assenza di tale prova, lo squilibrio resta un dato di fatto privo di rilevanza compensativa.
Nessun riequilibrio automatico
La pronuncia si colloca così in una linea interpretativa sempre più chiara:
l’assegno divorzile non è uno strumento di riequilibrio automatico delle condizioni economiche tra ex coniugi, ma una misura eccezionale, subordinata a un accertamento rigoroso dei presupposti previsti dalla legge.
La funzione perequativo-compensativa non può essere invocata in modo astratto o presuntivo, ma richiede un solido impianto probatorio, distinto e più esigente rispetto a quello richiesto per la funzione assistenziale.
Riflessioni conclusive
Con l’ordinanza n. 300/2026, la Cassazione aggiunge un ulteriore tassello interpretativo in materia di assegno divorzile, spostando l’attenzione in modo sempre più deciso dal risultato economico finale alle cause che lo hanno determinato.
Per la prassi giudiziaria e per l’attività difensiva, la conseguenza è evidente: chi chiede l’assegno divorzile in chiave perequativo-compensativa dovrà dimostrare in modo puntuale e documentato i sacrifici professionali compiuti e il loro effettivo riflesso sull’assetto economico della coppia.
In mancanza di tale prova, la disparità patrimoniale, per quanto marcata, non è più sufficiente.
