Messaggi e chiamate insistenti dopo la fine di una relazione: per la Cassazione è molestia telefonica
Cass. Pen., Sez. I, sent. 10 settembre 2025, n. 32770
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32770/2025, torna a definire i contorni della molestia telefonica dopo la fine di una relazione, chiarendo che anche una condotta di breve durata può integrare il reato previsto dall’art. 660 c.p. quando sia caratterizzata da petulanza e da un’invasione indebita della sfera privata altrui.
Il caso
Un uomo, non rassegnato alla fine della propria relazione sentimentale, aveva continuato a contattare l’ex compagna con numerose chiamate e messaggi nell’arco di circa due settimane, nel tentativo di riallacciare il rapporto.
La donna, turbata e infastidita dall’insistenza, aveva presentato querela.
Il Tribunale di Vibo Valentia lo aveva condannato alla pena dell’ammenda, riconoscendolo responsabile del reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.).
Secondo il giudice, la condotta era stata “ispirata da biasimevole motivo” e connotata da pressante e indiscreta invadenza, idonea a ledere la serenità della persona offesa.
Il ricorrente aveva sostenuto in Cassazione che i messaggi non contenessero nulla di offensivo e che fossero dettati da un mero intento affettivo.
La Suprema Corte ha tuttavia confermato la condanna, ritenendo irrilevanti le intenzioni sentimentali, in quanto la molestia si consuma per effetto dell’intrusione stessa, indipendentemente dallo scopo perseguito.
Il quadro normativo
L’art. 660 c.p. punisce chi, “per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono”.
Si tratta di una contravvenzione a tutela della tranquillità pubblica, che si realizza attraverso l’offesa alla quiete privata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la molestia è integrata da una condotta idonea a turbare, anche temporaneamente, l’equilibrio psichico o emotivo di una persona, a prescindere dalla durata e dal contenuto dei messaggi (Corte cost., sent. n. 172/2014).
È sufficiente che vi sia una intrusione significativa nella sfera personale, tale da risultare sgradita o inopportuna.
La decisione della Corte
Nel confermare la sentenza di merito, la Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali:
- Il reato può perfezionarsi anche con un solo episodio, purché caratterizzato da petulanza o da un motivo biasimevole (Cass. n. 3758/2014);
- L’intento “affettivo” non rileva, poiché l’elemento psicologico consiste nella consapevolezza dell’idoneità della condotta a molestare o disturbare (Cass. n. 50381/2018);
- Il mezzo utilizzato incide sulla gravità del fatto: l’uso del telefono o della messaggistica consente un contatto diretto e invasivo, e la possibilità di bloccare l’utenza non elimina la lesione (Cass. n. 37974/2021);
- Non serve un contenuto offensivo, essendo sufficiente la ripetizione insistente e fastidiosa che interferisca con la libertà e la quiete della persona offesa.
Nel caso concreto, le decine di chiamate e messaggi inviati in pochi giorni hanno costituito una condotta oggettivamente molesta e pressante, incompatibile con il rispetto della libertà personale dell’ex compagna.
Una linea interpretativa coerente
La Corte conferma un orientamento già consolidato: la molestia si perfeziona nel momento stesso in cui la condotta viene posta in essere, indipendentemente dalla possibilità per la vittima di difendersi o interrompere i contatti. L’invasività dei moderni strumenti di comunicazione – telefoni cellulari, applicazioni di messaggistica e social network – amplifica l’effetto lesivo di tali condotte, rendendo più sottile il confine tra una manifestazione di interesse e un comportamento giuridicamente rilevante.
Riflessioni conclusive
La decisione ribadisce che la molestia telefonica dopo la fine di una relazione può configurarsi anche per condotte di breve durata.
Il desiderio di chiarimento o di riconciliazione, se perseguito con insistenza e senza consenso, può trasformarsi in una forma di pressione psicologica, lesiva della libertà altrui.
La libertà di comunicare e di esprimere i propri sentimenti trova il suo limite nella libertà dell’altro di non ricevere quelle comunicazioni.
In una società in cui i mezzi digitali consentono contatti costanti e immediati, anche pochi messaggi, se reiterati e indesiderati, possono superare la soglia della mera invadenza e diventare penalmente rilevanti.
La pronuncia della Cassazione ribadisce, così, il valore del rispetto reciproco, della riservatezza e del diritto alla quiete personale: pilastri fondamentali non solo della convivenza civile, ma anche del vivere sentimentale dopo la fine di un legame.
