Prescrizione e convivenza di fatto: la Corte costituzionale estende la sospensione
Sentenza n. 7 del 2026
Con la sentenza n. 7 del 23 gennaio 2026, la Corte costituzionale interviene su un tema rimasto per lungo tempo ai margini della tutela civilistica: la sospensione della prescrizione nei rapporti tra conviventi di fatto.
La decisione dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione anche tra persone stabilmente conviventi.
Non si tratta di un mero adeguamento lessicale, ma di un passaggio sistematico di rilievo: la Corte supera espressamente l’orientamento risalente al 1998 e riconosce che la ratio della sospensione non risiede nello status coniugale, bensì nella protezione dell’unità affettiva del rapporto.
Il caso e la questione di legittimità
La questione nasce in un giudizio promosso da una ex convivente per la restituzione di somme versate durante la relazione.
Il convenuto eccepiva la prescrizione del credito, maturata nel corso della convivenza.
Il giudice rimettente ha ritenuto irragionevole che, mentre tra coniugi la prescrizione resti sospesa ex art. 2941 c.c., tra conviventi continui a decorrere, pur in presenza di un rapporto stabile e caratterizzato da reciproca assistenza.
Da qui la questione di legittimità costituzionale.
La ratio della sospensione: tutela del legame, non dello status
La Corte ricostruisce la funzione della sospensione della prescrizione in termini sostanziali.
L’istituto non tutela il matrimonio in quanto tale, ma evita che un soggetto sia costretto, per preservare un proprio diritto, a compiere un atto interruttivo potenzialmente destabilizzante per il rapporto affettivo.
L’interruzione della prescrizione, infatti, costituisce un atto di “conflitto giuridico”. Pretendere che esso venga compiuto durante una convivenza stabile significherebbe imporre al partner una scelta incompatibile con la fisiologia del legame.
Se questa è la ratio, osserva la Corte, non vi è ragione per limitarla ai soli coniugi.
Il superamento del precedente del 1998
Particolarmente significativo è il superamento espresso della sentenza n. 2 del 1998.
La Corte riconosce che il contesto normativo e sociale è profondamente mutato: la convivenza di fatto è oggi una formazione sociale riconosciuta e disciplinata, anche alla luce della legge n. 76/2016.
L’eguaglianza sostanziale impone dunque che situazioni omogenee sotto il profilo della tutela dell’affectio ricevano analoga protezione
La decisione
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto.
La sospensione opera per l’intera durata della convivenza stabile, a prescindere dal sesso dei partner. Il principio è chiaro: quando sussiste un legame fondato su un progetto di vita comune e su reciproca assistenza morale e materiale, non può pretendersi che uno dei conviventi attivi un contenzioso per evitare la prescrizione.
Riflessioni conclusive
La sentenza n. 7/2026 segna un ulteriore passo nell’evoluzione della tutela costituzionale delle relazioni familiari non fondate sul matrimonio.
L’intervento non amplia in modo indiscriminato l’ambito della sospensione, ma ne chiarisce la natura: ciò che rileva non è il vincolo formale, bensì la sostanza del rapporto.
La prescrizione non può correre quando la sua interruzione comporterebbe la compromissione di un legame affettivo stabile.
È una decisione che consolida una linea interpretativa ormai orientata a privilegiare la realtà delle relazioni rispetto alla loro qualificazione formale, e che incide in modo diretto sui rapporti patrimoniali tra conviventi.
