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Home / diritto di famiglia e successioni  / La rinuncia all’eredità: presupposti, effetti, limiti e possibilità di revoca
rinuncia all’eredità come funziona effetti e termini della rinuncia ereditaria

La rinuncia all’eredità: presupposti, effetti, limiti e possibilità di revoca

Quando conviene e quali rischi comporta

La rinuncia all’eredità rappresenta uno degli istituti più frequentemente utilizzati nella prassi successoria nelle ipotesi in cui il patrimonio del de cuius presenti passività rilevanti o situazioni debitorie di incerta consistenza.


Si tratta, tuttavia, di un atto solo apparentemente semplice. La rinuncia all’eredità presuppone infatti requisiti formali rigorosi, produce effetti retroattivi e comporta conseguenze patrimoniali che, nella pratica applicativa, risultano spesso sottovalutate.


Una corretta comprensione dei suoi presupposti, dei limiti e degli effetti è quindi essenziale per evitare scelte affrettate o giuridicamente irreversibili.

Che cos’è la rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità è un negozio giuridico unilaterale con cui il chiamato alla successione manifesta la volontà di non acquistare la qualità di erede.


L’effetto che ne deriva è radicale: il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità (art. 521 c.c.).


La delazione ereditaria si trasferisce così ai chiamati ulteriori o, in mancanza, allo Stato (art. 586 c.c.).


Occorre tuttavia ricordare due principi fondamentali.


In primo luogo, non è possibile rinunciare all’eredità qualora questa sia già stata accettata, in qualsiasi forma.


In secondo luogo, trova applicazione il noto principio “semel heres, semper heres”, secondo il quale l’accettazione dell’eredità è irrevocabile.

La forma della rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità deve essere compiuta mediante una dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, con successiva iscrizione nel registro delle successioni (art. 519 c.c.).


Si tratta, dunque, di un atto formale e solenne, la cui validità è subordinata al rigoroso rispetto delle modalità previste dalla legge.


Non è ammessa rinuncia tacita.


La dichiarazione di rinuncia è inoltre nulla qualora:

  • sia parziale;
  • sia subordinata a condizione o a termine;
  • sia compiuta prima dell’apertura della successione, configurando in tal caso un patto successorio vietato ai sensi dell’art. 458 c.c.

I termini: quando si può rinunciare

Il termine ordinario entro il quale il chiamato può rinunciare coincide con quello previsto per l’accettazione dell’eredità: dieci anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.).


La situazione muta, tuttavia, quando il chiamato si trovi nel possesso dei beni ereditari.


In tale ipotesi, se entro tre mesi dall’apertura della successione non viene redatto l’inventario, l’eredità si considera accettata puramente e semplicemente ai sensi dell’art. 485 c.c., con la conseguenza che la rinuncia non è più possibile.


Si tratta di uno dei profili più delicati nella gestione concreta delle vicende successorie.

Gli effetti della rinuncia

La rinuncia all’eredità produce effetti retroattivi.


Il rinunciante, pertanto:

  • non acquista la qualità di erede;
  • non risponde dei debiti ereditari;
  • non è tenuto al pagamento dell’imposta di successione

Restano tuttavia salve alcune posizioni giuridiche.


Il rinunciante può infatti trattenere eventuali donazioni ricevute in vita dal defunto e può conseguire il legato, nei limiti della quota disponibile, secondo quanto previsto dall’art. 521, comma 2, c.c.

L’impugnazione della rinuncia

La rinuncia all’eredità può essere impugnata in specifiche ipotesi.


Da un lato, essa può essere impugnata dal rinunciante, quando sia stata determinata da violenza o dolo (art. 526 c.c.), entro il termine di cinque anni.


Dall’altro lato, l’impugnazione può essere promossa dai creditori del rinunciante, qualora la rinuncia arrechi loro pregiudizio (art. 524 c.c.).


In quest’ultimo caso, i creditori possono ottenere dal giudice l’autorizzazione ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, esclusivamente allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari.


Non si tratta, tuttavia, di una vera e propria accettazione dell’eredità, poiché il titolo di erede non viene acquisito né dal rinunciante né dai suoi creditori.

E’ possibile revocare la rinuncia?

La rinuncia all’eredità può essere revocata, ma entro limiti rigorosi.


L’art. 525 c.c. consente infatti al rinunciante di tornare sui propri passi purché:

  • non sia prescritto il diritto di accettare l’eredità;
  • l’eredità non sia stata nel frattempo acquistata da altri chiamati.

La cosiddetta revoca non costituisce, in realtà, una mera ritrattazione della dichiarazione di rinuncia, ma produce gli effetti di una vera e propria accettazione dell’eredità.


Non è in ogni caso ammessa una revoca tacita.

Quando conviene rinunciare all’eredità?
Nella prassi, la rinuncia all’eredità viene frequentemente utilizzata quando:

  • il patrimonio ereditario presenta debiti superiori all’attivo;
  • vi siano contenziosi pendenti o passività difficilmente quantificabili;
  • il chiamato intenda evitare possibili responsabilità patrimoniali.

Prima di procedere alla rinuncia è tuttavia opportuno valutare con attenzione:

  • la presenza di beni di valore nell’asse ereditario;
  • la possibilità di ricorrere all’accettazione con beneficio d’inventario;
  • le conseguenze sui discendenti, che potrebbero subentrare nella successione per rappresentazione.

Conclusioni

La rinuncia all’eredità non costituisce un semplice strumento difensivo, ma una scelta giuridica complessa, destinata a produrre effetti definitivi e spesso irreversibili.


Essa richiede, pertanto:

  • un’attenta valutazione preventiva della consistenza del patrimonio ereditario;
  • il rispetto dei termini previsti dalla legge;
  • l’osservanza della forma solenne richiesta per la validità dell’atto;
  • piena consapevolezza delle conseguenze patrimoniali e fiscali.
    Una gestione superficiale della successione può infatti determinare responsabilità personali o generare contenziosi tra i chiamati all’eredità.