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Spese straordinarie dei figli: il mancato accordo preventivo non esclude sempre il rimborso

Il Tribunale di Bologna chiarisce quando il genitore deve contribuire

Le spese straordinarie dei figli rappresentano uno dei temi più frequenti di conflitto tra genitori separati o divorziati.

Nella prassi, accade spesso che uno dei genitori sostenga una spesa nell’interesse del figlio — per motivi scolastici, universitari, sanitari, sportivi o formativi — e chieda poi all’altro il rimborso della quota di competenza. Altrettanto spesso, però, il genitore onerato si oppone, sostenendo di non essere stato previamente informato o di non aver mai prestato il proprio consenso.

La questione è delicata: la mancanza di un accordo preventivo rende automaticamente irripetibile la spesa?

Secondo il Tribunale di Bologna, sentenza 9 aprile 2026, n. 3078, la risposta è negativa.

Il caso

La vicenda trae origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il rimborso di spese straordinarie sostenute dalla madre nell’interesse della figlia.

Il padre si opponeva al pagamento, contestando, tra l’altro, il difetto di preventivo consenso e la congruità di alcune scelte formative, tra cui l’iscrizione della figlia a un’università privata fuori sede.

La madre, al contrario, sosteneva la piena debenza delle somme, evidenziando che le spese erano state sostenute nell’interesse della figlia, erano documentate e risultavano compatibili con il tenore di vita familiare e con le condizioni economiche dei genitori.

Il principio: non tutte le spese richiedono il preventivo accordo

Il Tribunale richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui non tutte le spese straordinarie richiedono necessariamente una preventiva concertazione tra i genitori.

Occorre infatti distinguere tra:

  • spese che, pur non comprese nell’assegno ordinario, rispondono a esigenze sostanzialmente prevedibili e destinate a ripetersi con regolarità;
  • spese realmente imprevedibili, rilevanti e imponderabili, che esulano dall’ordinario regime di vita del figlio.

Per le prime, il genitore collocatario non è tenuto a richiedere ogni volta un consenso preventivo.

Per le seconde, il preventivo confronto è certamente opportuno; tuttavia, anche in mancanza di accordo, il diritto al rimborso non viene meno in modo automatico.

L’interesse del figlio resta il criterio decisivo

Il punto centrale della decisione è questo: quando manca il consenso preventivo, il giudice deve verificare se la spesa sia effettivamente rispondente all’interesse del figlio.

La valutazione deve riguardare:

  • l’utilità concreta della spesa;
  • la sua proporzione rispetto alle esigenze del figlio;
  • la sostenibilità economica per entrambi i genitori;
  • il tenore di vita familiare;
  • l’eventuale esistenza di un dissenso tempestivo e motivato.

Il dissenso, dunque, non può essere meramente formale.
Non basta dire “non ero d’accordo”: occorre indicare valide ragioni di opposizione.

Università privata fuori sede: quando la spesa può essere rimborsabile

Particolarmente interessante è il passaggio relativo alle spese universitarie.

Nel caso esaminato, il padre contestava l’iscrizione della figlia a un’università privata fuori Bologna, sostenendo che avrebbe potuto frequentare un’università pubblica con costi inferiori.

Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto rimborsabili le spese relative all’università privata e all’alloggio fuori sede, valorizzando:

  • la natura formativa della scelta;
  • il beneficio concreto per la figlia;
  • il tenore di vita familiare;
  • la sostenibilità della spesa per il genitore obbligato.

La decisione conferma che il criterio non è quello della spesa meno onerosa in assoluto, ma quello della ragionevolezza della scelta rispetto al percorso del figlio e alle condizioni economiche della famiglia.

Non tutte le spese sono però automaticamente dovute

La sentenza è equilibrata anche perché non riconosce indiscriminatamente ogni richiesta di rimborso.

Il Tribunale ha escluso, ad esempio, alcune voci ritenute non necessarie o non adeguatamente proporzionate rispetto all’utilità concreta.

Questo conferma che il giudice non si limita a verificare l’esistenza della spesa, ma ne valuta la funzione, la necessità e la proporzione.

In altri termini, la spesa straordinaria non è rimborsabile solo perché documentata: deve anche essere giustificata dall’interesse del figlio.

Il protocollo sulle spese straordinarie non è legge

Un ulteriore profilo rilevante riguarda i protocolli sulle spese straordinarie.

Il Tribunale ricorda che tali protocolli non costituiscono fonte di diritto e non hanno efficacia vincolante automatica né per i cittadini né per il giudice.

Essi rappresentano strumenti utili per ridurre il contenzioso e orientare le parti, ma la loro applicazione dipende dalle condizioni stabilite nel singolo provvedimento o dall’accordo raggiunto tra i genitori.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Bologna offre un chiarimento pratico importante.

Il mancato accordo preventivo sulle spese straordinarie dei figli non esclude automaticamente il diritto al rimborso.

Ciò che conta è verificare, caso per caso, se la spesa:

  • sia stata sostenuta nell’interesse del figlio;
  • sia proporzionata alla sua utilità;
  • sia compatibile con il tenore di vita familiare;
  • sia sostenibile rispetto alle condizioni economiche dei genitori.

Per i genitori separati o divorziati, il principio è chiaro: il confronto preventivo resta sempre consigliabile, ma non può trasformarsi in uno strumento per paralizzare scelte realmente utili al figlio. Al tempo stesso, chi anticipa la spesa deve poterla documentare e giustificare, perché il rimborso non dipende da un automatismo, ma da una valutazione concreta dell’interesse del minore